Per i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme, l’Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) all’Ufficio Reclami della Società:
Amissima Vita S.p.A. (Ufficio Reclami)
Mura di Santa Chiara 1 – 16128 Genova
Fax: 010/5498815
e-mail: reclamivita@amissimavita.it
specificando per iscritto e in maniera dettagliata, nome, cognome e domicilio del reclamante, le ragioni e i fatti invocati ed ogni altro elemento utile alla trattazione del reclamo.
La Società darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni (sia da parte dell’impresa di assicurazione che da parte dell’Intermediario), potrà rivolgersi per iscritto a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA.
Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206.
La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it.
In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
Potranno essere, altresì, inviati ad Ivass i reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società ed all’IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore – Come presentare un reclamo”, ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l’invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l’invio dei reclami all’IVASS.
Si ricorda che Ivass non tratta, i reclami su questioni per le quali è già stata adita l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.
Per maggiori dettagli anche in merito alle condizioni di ricevibilità, modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro, si rinvia al sito web dell'ACF www.acf.consob.it.
Conformemente a quanto previsto dall’art 8 del regolamento Ivass 24/2008 comma 5 bis, così come modificato e integrato dal provvedimento Ivass del 24 marzo 2015 n.30, riportiamo di seguito prospetto riassuntivo sull’attività di gestione dei reclami per le annualità 2019 e 2020. Lo schema, in particolare, indica i dati e le tipologie di reclami pervenuti all’impresa nonché il relativo esito.